Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 16/01/2003 n. 3

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6». Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 28 - Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate

1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

Art. 29 - Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa

1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».

Art. 30 - Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204

1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 31 - Differimento di termine

1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.

Art. 32 - Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan- ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 33 - Alloggi di servizio

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Art. 34 - Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale

1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Art. 35 - Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque».

Art. 36 -Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica».

Art. 37 - Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri

1. All’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

Art. 38 - Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999, nell’espletamento delle attività istituzionali, purchè siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 39 - Convenzioni in materia di sicurezza

1. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicu- rezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell’interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

Art. 40 - Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;

c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

 

Pagina 4/7 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional